Quota 100

Quota 100

E’ stato approvato lo scorso 17 Gennaio 2019 il decreto legge contenente la cd. quota 100, una proposta per anticipare l’età pensionabile per i lavoratori iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria (AGO), le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la gestione separata dell’Inps ed i fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria suscettibile ancora di modifiche.

L’idea partiva dal presupposto di ripristinare il vecchio sistema dellequote, abolito dalla Riforma Fornero del 2011, consentendo al lavoratore di sommare l’età anagrafica a quella contributiva per raggiungere un valore che consente l’uscita. Nel caso della quota 100 la somma dei valori di età e contributi deve restituire, per l’appunto, il valore 100.

A differenza dell’idea ispiratrice il decreto approvato dal Governo prevede però un’unica combinazione per centrare l’uscita: 62 anni di età e 38 anni di contributi.
La misura ha carattere sperimentale: vale per chi matura i suddetti requisiti entro il 31 dicembre 2021.

 Si precisa che il requisito anagrafico di 62 anni non viene adeguato alla speranza di vita che scatterà il 1° gennaio 2021 e chi ha raggiunto i requisiti entro il 31.12.2021 acquisisce il diritto a pensionarsi anche successivamente al 31.12.2021.

Non è prevista alcuna penalità sulle regole di calcolo dell’assegno; pertanto chi ha 18 anni di contributi al 1995 continuerà a vedersi l’assegno calcolato con il sistema retributivo sino al 2011 mentre chi ha meno di 18 anni di contributi al 1995 vedrà l’assegno calcolato con il sistema retributivo sino al 1995 e contributivo dal 1996 in poi. Resta confermata, oltre alla quota 100, la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia.

Viene ripristinato il divieto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione sino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia che ad oggi è 67 anni per rafforzare l’ingresso nel mercato di lavoro dei giovani ma è ammesso solo il cumulo con redditi di lavoro autonomo di natura occasionale entro un massimo annuo di 5mila euri lordi.

Differenza tra maturare i requisiti e decorrenza della pensione

Analizziamo i due termini utilizzati nella quota 100:

  • maturazione dei requisiti, si intende quando il lavoratore ha raggiunto in una certa data entrambi i requisiti richiesti, nel caso della quota 100 sono richiesti 62 anni di età anagrafica e 38 anni di contributi;
  • decorrenza dell’assegno pensionistico, si intende il tempo che intercorre dalla maturazione dei requisiti all’effettivo percepimento dell’assegno pensionistico.

Come funzionano le finestre per la pensione quota 100?

Ecco come funzionano le finestre di attesa per chi matura i requisiti della quota 100:

  • i lavoratori del settore privato che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2018 conseguono il diritto alla decorrenza della pensione il 1° aprile 2019;
  • i lavoratori del settore privato che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019 conseguono il diritto alla decorrenza della pensione trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi;
  • i dipendenti pubblici che maturano i requisiti entro l’entrata in vigore del decreto pensioni, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione il 1° agosto 2019;
  • i dipendenti pubblici che maturano i requisiti dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi;
  • la domanda di collocamento a riposo, per i dipendenti pubblici, deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
  • per i dipendenti del comparto scuola si applica la finestra unica di uscita.

In base a quanto esposto nel decreto, dunque, escluse le finestre per i dipendenti della scuola, e la finestra del 1° aprile e del 1° agosto, rispettivamente dedicate ai lavoratori del settore privato e pubblico, le ulteriori finestre dovrebbero essere mobili, e non finestre fisse.

Si può lavorare?

Durante il periodo di finestra lavorare è permesso: sarebbe iniquo il contrario, in quanto si tratta di un periodo in cui il lavoratore non riceve alcun trattamento di pensione.

Soggetti esclusi

E’ fuori dalla quota 100, per espressa previsione, il comparto difesa e sicurezza (Forze Armate, Forze dell’ordine e VV.FF) per il quale continuano ad applicarsi i requisiti previdenziali più favorevoli previsti nel Dlgs 165/97

Contribuzione utile

Ai fini del raggiungimento dei 38 anni di contributi è valida la contribuzione a qualisiasi titolo accreditata in favore dell’assicurato (obbligatoria, volontaria, da riscatto, figurativa). Si può anche cumulare gratuitamente la contribuzione mista cioè presente nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori commercianti, artigiani e coltivatori diretti, della gestione separata dell’Inps nonchè delle gestioni sostitutive ed esclusive dell’AGO. Ai fini del cumulo è necessario che la contribuzione non sia coincidente temporalmente.

TFR Dipendenti pubblici con Quota 100

L’articolo 23 del decreto stabilisce che per i dipendenti pubblici che ricorrono a Quota 100 il pagamento dell’indennità di fine servizio è “corrisposta al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione stessa” secondo quanto stabilito dall’articolo 24 del decreto legge 201 del 6 dicembre 2011. Dalla cessazione del servizio all’arrivo della liquidazione, quindi, bisognerà attendere il raggiungimento della pensione di vecchiaia, ossia i 67 anni di età ad oggi.

Lo Stato però si impegna affinché le singole amministrazioni possano stipulare delle apposite convenzioni con gli istituti di credito per l’erogazione anticipata dell’indennità di fine servizio, con tassi d’interesse agevolati per i dipendenti. 
Nel dettaglio, grazie all’anticipo del TFS il dipendente riceverà subito circa 30.000€ della sua indennità di buonuscita.

Confliaa Piemonte

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